COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
L'Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce
a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una
attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società.
Art. 5
La Repubblica, una e
indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela
con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono
regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con
lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze
Art. 9
La Repubblica promuove
lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione
giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e
dei trattati internazionali.
Lo straniero, al
quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa
l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11
L'Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della
Repubblica è il tricolore italiano; verde, bianco e rosso, a tre bande
verticali di eguali dimensioni.
PARTE PRIMA
DIRITTI E DOVERI DEI
CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13
La libertà personale è
inviolabile.
Non è ammessa forma
alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali
di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di
Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto.
È punita ogni
violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà.
La legge stabilisce i
limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14
Il domicilio è
inviolabile.
Non vi si possono
eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale.
Gli accertamenti e le
ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e
fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15
La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili.
La loro limitazione
può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16
Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per
motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da
ragioni politiche.
Ogni cittadino è
libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge.
Art.17
I cittadini hanno
diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni,
anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in
luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18
I cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le
associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Art. 19
Tutti hanno diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20
Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività.
Art. 21
Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a
sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel
caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione
dei responsabili.
In tali casi, quando
vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non
mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa
non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende
revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può
stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon
costume. La legge
stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22
Nessuno può essere
privato, per motivi politici, della capacità giuridica della cittadinanza, del
nome.
Art. 23
Nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24
Tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai
non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione.
La legge determina le
condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25
Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
Nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art.26
L'estradizione del
cittadino può essere consentita soltanto ovè sia espressamente prevista dalle
convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso
essere ammessa per reati politici.
Art. 27
La responsabilità
penale è personale.
L'imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena
di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Art. 28
I funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili
secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI
ETICO-SOCIALI
Art. 29
La Repubblica
riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è
ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30
È dovere e diritto dei
genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di
incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai
figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile
con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le
norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola
con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie
numerose.
Protegge la maternità
e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32
La Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge.
La legge non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33
L'arte e la scienza
sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta
le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno
il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
La legge, nel fissare
i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame
di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di
alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34
La scuola è aperta a
tutti.
L'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi.
La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35
La Repubblica tutela
il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e
l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce
gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del lavoro.
Riconosce la libertà
di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36
Il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima
della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha
diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può
rinunziarvi.
Art. 37
La donna lavoratrice
ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore.
Le condizioni di
lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare
e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce
il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela
il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di
lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino inabile
al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno
diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i
minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti
in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato.
L'assistenza privata
è libera.
Art. 39
L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali
o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a
base democratica.
I sindacati
registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di sciopero
si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41
L'iniziativa economica
privata è libera.
Non può svolgersi in
contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42
La proprietà è
pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a
privati.
La proprietà privata
è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata
può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per
motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce
le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle eredità.
Art. 43
A fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni
di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Art. 44
Al fine di conseguire
il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la
legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti
alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle
unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone
provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45
La Repubblica
riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e
senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli,
il carattere e le finalità.
La legge provvede
alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46
Ai fini della
elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della
produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare,
nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47
La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso
del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48
Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale
ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce
requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una
circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge.
Il diritto di voto
non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza
penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49
Tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50
Tutti i cittadini
possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi
o esporre comuni necessità.
Art. 51
Tutti i cittadini
dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge.
La legge può, per
l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a
funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52
La difesa della patria
è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare
è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti
politici.
L'ordinamento delle
Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53
Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario
è informato a criteri di progressività.
Art. 54
Tutti i cittadini
hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE SECONDA
ORDINAMENTO DELLA
REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55
Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si
riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti
dalla Costituzione.
Art. 56
56. La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei
deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a
deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i
venticinque anni di età.
La ripartizione dei
seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57
Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può
avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle
d'Aosta uno.
La ripartizione dei
seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti
più alti
Art. 58
I senatori sono eletti
a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a
senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.
Art. 59
È senatore di diritto
e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario.
Art. 60
La Camera dei deputati
e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna
Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61
Le elezioni delle
nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La
prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano
riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62
Le Camere si
riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può
essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in
via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63
Ciascuna Camera elegge
fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento
si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono
quelli della Camera dei deputati.
Art. 64
Ciascuna Camera adotta
il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono
pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite
possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di
ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo,
anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo,
di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti
ogni volta che lo richiedono.
Art. 65
La legge determina i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di
senatore .
Nessuno può
appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66
Ciascuna Camera
giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte
di
ineleggibilità e di
incompatibilità.
Art. 67
Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato.
Art. 68
I membri del
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione
della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio
in flagranza.
Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza.
Art. 69
I membri del
Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II
La formazione delle
leggi.
Art. 70
La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71
L'iniziativa delle
leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed
enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita
l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila
elettori di un progetto redatto in articoli.
Art. 72
Ogni disegno di legge,
presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da
una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo
e con votazione finale.
Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire
in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono
deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera,
se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale
di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per
i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73
Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza,
la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art. 74
Il Presidente della
Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle
Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75
È indetto referendum
popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un
atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il
referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta
a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le
modalità di attuazione del referendum.
Art. 76
L'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
Art. 77
Il Governo non può,
senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi
straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono
efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge
i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78
78. Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79
L'amnistia e l'indulto
sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti
di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede
l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso
l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente
alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80
Le Camere autorizzano
con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica,
o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81
Le Camere approvano
ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che
importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82
Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina
fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità
giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Art. 83
Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in
modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha
un solo delegato.
L'elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due
terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
Art. 84
Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di
età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di
Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la
dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85
Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima
che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta
comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica.
Se le Camere sono
sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo
entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86
Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del
nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Art. 87
Il Presidente della
Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi
alle Camere.
Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle
Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio
superiore della magistratura.
Può concedere grazia
e commutare le pene.
Conferisce le
onorificenze della Repubblica.
Art. 88
Il Presidente della
Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una
sola di esse.
Non può esercitare
tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89
Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno
valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90
Il Presidente della
Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo
in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei
suoi membri.
Art. 91
Il Presidente della
Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà
alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in
seduta comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei
ministri.
Art. 92
Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della
Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di
questo, i Ministri.
Art. 93
Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano
giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art. 94
Il Governo deve avere
la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera
accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci giorni
dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia.
Il voto contrario di
una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni.
La mozione di
sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e
non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
Art. 95
Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile.
Mantiene la unità di
indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei
Ministri.
I Ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente
degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.
Art. 96
Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o
della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale.
Sezione II
La Pubblica
Amministrazione.
Art. 97
I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle
Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
Art. 98
I pubblici impiegati
sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del
Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge
stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di
polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99
Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di
esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di
consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che
gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa
legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e
sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il Consiglio di Stato
è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione.
La Corte dei conti
esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche
quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi
e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce
direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura
l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV
La Magistratura
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101
La giustizia è
amministrata in nome del popolo.
I giudici sono
soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere
istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura.
La legge regola i
casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione
della giustizia.
Art. 103
Il Consiglio di Stato
e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la
tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi
e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I Tribunali militari
in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti
alle Forze armate.
Art. 104
La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio
superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di
diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di
cassazione.
Gli altri componenti
sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra
professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge
un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del
Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché
sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105
Spettano al Consiglio
superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106
Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso.
La legge
sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di
magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del
Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di
consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di
università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di
esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107
I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati
ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore
della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della
giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si
distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il Pubblico ministero
gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Art. 108
Le norme
sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura
l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia.
Art. 109
L'Autorità giudiziaria
dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110
Ferme le competenze
del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della
giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
Sezione II
Norme sulla
giurisdizione.
Art. 111
Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e
contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge, Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
Tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è
ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112
Il Pubblico ministero
ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113
Contro gli atti della
Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina
quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica
Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE
PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114
La Repubblica si
riparte in Regioni, Province e Comuni.
Art. 115
Le Regioni sono
costituite in enti autonomi con propri potreri e funzioni secondo i principi
fissati nella Costituzione.
Art. 116
Il Friuli Venezia
Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e
di Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata,
sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La
legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla
base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata
Art. 117
La potestà legislativa
è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e
contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato
e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza,
stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e
norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città
metropolitane;
q) dogane, protezione
dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi,
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio, porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta
alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni
la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali
e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato
Art. 118
Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province
e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h) dei secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento, di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà
Art. 119
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per I territori
con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti
dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province,
alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle
loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento, solo per finanziare spese di investimento.
È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti
Art. 120
La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto
al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica
o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio
di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione
Art. 121
Sono organi della Regione:
il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di
legge alle Camere.
La Giunta regionale è
l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della
Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle
istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122
Il sistema di elezione
e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge
tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e
dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della
Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è
eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta.
Art. 123
Ogni Regione ha uno
statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e
i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto è
approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta
l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione
ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è
promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo
statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124
(Omissis)
Art. 125
(Omissis)
Nella Regione sono
istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126
Con decreto motivato
del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la
rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.
Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti
e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L'approvazione della
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127
Il Governo, quando
ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando
ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione
di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge
Art. 128
(Omissis)
Art. 129
(Omissis)
Art. 130
(Omissis)
Art. 131
Sono costituite le
seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia
Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
Art. 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli
comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
Si può, con
l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle
Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133
Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una
Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni,
sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite
le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio
nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE
COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte
costituzionale
Art. 134
La Corte
costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse
contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135
La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte
costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I Giudici della Corte
costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal
giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del
termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle
funzioni.
La Corte elegge tra i
suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che
rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice
della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa
contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari
della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari.
Art. 136
Quando la Corte
dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto
avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione.
La decisione della
Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme
costituzionali.
Art. 137
Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità
dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei
giudici della Corte.
Con legge ordinaria
sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte.
Contro le decisioni
della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II
Revisione della
Costituzione.
Leggi costituzionali.
Art. 138
Le leggi di revisione
della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e
sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le leggi stesse sono
sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si fa luogo a
referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139
La forma repubblicana
non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l'entrata in
vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le
attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione
del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima
composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto
del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che
posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati
presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;hanno fatto
parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella
all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della
Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della
reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale
speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere
nominato senatore si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L'accettazione della
candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a
senatore.
IV
Per la prima elezione
del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei
senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione
dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali
che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla
data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti,
salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei
Tribunali militari.
Entro un anno dalla
stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo
militare in relazione all'art. 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le
norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte
costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo
nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione.
VIII
Le elezioni dei
Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali
sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della
Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della
Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo
ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni, devono tranne che in
casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.
IX
La Repubblica, entro
tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle
esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle
Regioni.
X
Alla Regione del
Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le
norme generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela
delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6.
XI
Fino a cinque anni
dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali,
formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche
senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132,
fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'art.
48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in
vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla
eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I membri e i
discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici
pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa
Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso
e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni esistenti nel
territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei
loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le
costituzioni di diritti reali sui beni stessi che siano avvenuti dopo il 2
giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari non
sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922,
valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è
conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la
soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l'entrata in vigore
della Costituzione si ha per convertito in legge il D.L.L. 25 giugno 1944, n.
151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dalla
entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano
state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L'Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle
elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea costituente può essere convocata,
quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua
competenza dagli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo,
del D.L. 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le
Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al
Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e
proposte di emendamenti.
I deputati possono
presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea
costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è
convocata dal
suo Presidente su
richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente
Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea costituente ed entra in vigore
il 1° gennaio 1948.
Il testo della
Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della
Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni
cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà
essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i
cittadini e dagli organi dello Stato.
Statuto del Regno di
Sardegna
CARLO ALBERTO
Per la grazia di Dio Re
di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, Duca di Savoja, di Genova, di
Monferrato, d'Aosta, ecc.
Con lealtà di Re e con
affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai
Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso
febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii
che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla
gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi
del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla
ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.
Considerando Noi le
larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale
come un mezzo il piú sicuro di raddoppiare quei vincoli d'indissolubile affetto
che stringono all'itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di
fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo,
nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione
libera, forte e felice si mostrerà sempre piú degna dell'antica fama, e saprà
meritarsi un glorioso avvenire.
Perciò di Nostra certa
scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato
ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile
della Monarchia, quanto segue:
Art.
1.
- La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.
Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Art.
2.
- Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è
ereditario secondo la legge salica.
Art.
3.
- Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere:
il Senato, e quella dei Deputati.
Art.
4.
- La persona del Re è sacra ed inviolabile.
Art.
5.
- Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello
Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i
trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle
Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed
unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle
finanze, o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non
dopo ottenuto l'assenso delle Camere.
Art.
6.
- Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti
necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza, o
dispensarne.
Art.
7.
- Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
Art.
8.
- Il Re può far grazia e commutare le pene.
Art.
9.
- Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e
disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra
nel termine di quattro mesi.
Art.
10.
- La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere.
Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei
conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.
Art.
11.
- Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.
Art.
12.
- Durante la minorità del Re, il Principe suo piú prossimo parente, nell'ordine
della successione al trono, sarà Reggente del Regno, se ha compiti gli anni
vent'uno.
Art.
13.
- Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad
un parente piú lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà
la Reggenza fino alla maggiorità del Re.
Art.
14.
- In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.
Art.
15.
- Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri,
nomineranno il Reggente.
Art.
16.
- Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso,
in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se
l'Erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso
di pien diritto il Reggente.
Art.
17.
- La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l'età di sette
anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.
Art.
18.
- I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o
concernenti all'esecuzione delle Provvisioni d'ogni natura provenienti
dall'estero, saranno esercitati dal Re.
Art.
19.
- La dotazione della Corona è conservata durante il regno attuale quale
risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.
Il Re continuerà ad
avere l'uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti
indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto
inventario a diligenza di un Ministro responsabile.
Per l'avvenire la
dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima
legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.
Art.
20.
- Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il
privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo
oneroso o gratuito, durante il suo Regno.
Il Re può disporre del
suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi
civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del
Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.
Art.
21.
- Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario
giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio;
all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni
predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.
Art.
22.
- Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il
giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.
Art.
23.
- Il Reggente prima d'entrare in funzioni, presta il giuramento di essere
fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI
DEI CITTADINI
Art.
24.
- Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi
alla legge.
Tutti godono egualmente
i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili, e militari,
salve le eccezioni determinate dalle Leggi.
Art.
25.
- Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai
carichi dello Stato.
Art.
26.
- La libertà individuale è guarentita.
Niuno può essere
arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e
nelle forme ch'essa prescrive.
Art.
27.
- Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in
forza della legge, e nelle forme ch'essa prescrive.
Art.
28.
- La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.
Tuttavia le bibbie, i
catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza
il preventivo permesso del Vescovo.
Art.
29.
- Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.
Tuttavia quando
l'interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle
in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.
Art.
30.
- Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle
Camere e sanzionato dal Re.
Art.
31.
- Il debito pubblico è guarentito.
Ogni impegno dello Stato
verso i suoi creditori è inviolabile.
Art.
32.
- È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi,
uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della
cosa pubblica.
Questa disposizione non
è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali
rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.
DEL SENATO
Art.
33.
- Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non
limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie
seguenti:
1° Gli
Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2° Il
Presidente della Camera dei Deputati;
3° I
Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4° I
Ministri di Stato;
5° I
Ministri Segretarii di Stato;
6° Gli
Ambasciatori;
7° Gli
Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
8° I
Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei
Conti;
9° I
Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
10°
L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore
Generale, dopo cinque anni di funzioni;
11° I
Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
12° I
Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque
anni di funzioni;
13°
Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d'appello, dopo
cinque anni di funzioni;
14°
Gli Uffiziali Generali di terra e di mare.
Tuttavia i Maggiori Generali e i
Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
15° I
Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
16° I
Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
17°
Gli Intendenti generali, dopo sette anni di esercizio;
18° I
membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
19° I
Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione pubblica, dopo sette anni
di esercizio;
20°
Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
21° Le
persone, che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione
de' loro beni, o della loro industria.
Art.
34.
- I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi
seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed
hanno voto a venticinque.
Art.
35.
- Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.
Il Senato nomina nel
proprio seno i suoi Segretarii.
Art.
36.
- Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per
giudicare dei criminali di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello
Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.
In questi casi il Senato
non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii,
per cui fu convocato, sotto pena di nullità.
Art.
37.
- Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se
non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei
reati imputati ai suoi membri.
Art.
38.
- Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le
morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina
il deposito ne' suoi archivi.
DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI
Art.
39.
- La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali
conformemente alla legge.
Art.
40.
- Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non
ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non
riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.
Art.
41.
- I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in
cui furono eletti.
Nessun mandato
imperativo può loro darsi dagli Elettori.
Art.
42.
- I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto
alla spirazione di questo termine.
Art.
43.
- Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati
sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per
tutta la sua durata.
Art.
44.
- Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio
che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.
Art.
45.
- Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto,
nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza
il previo consenso della Camera.
Art.
46.
- Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato
durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e
susseguenti alla medesima.
Art.
47.
- La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di
tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE
DUE CAMERE
Art.
48.
- Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono
nello stesso tempo.
Ogni riunione di una
Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono
intieramente nulli.
Art.
49.
- I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro
funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente
lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo
scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.
Art.
50.
- Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione
od indennità.
Art.
51.
- I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da
loro emesse e dei voti dati nelle Camere.
Art.
52.
- Le sedute delle Camere sono pubbliche.
Ma, quando dieci membri
ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.
Art.
53.
- Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la
maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.
Art.
54.
- Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de' voti.
Art.
55.
- Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che
saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed
approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra, per la
discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.
Le discussioni si
faranno articolo per articolo.
Art.
56.
- Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi,
non potrà essere piú riprodotto nella stessa sessione.
Art.
57.
- Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle
Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione
della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in
caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii
per gli opportuni riguardi.
Art.
58.
- Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.
Le Autorità costituite
hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.
Art.
59.
- Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori
dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.
Art.
60.
- Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli
di ammessione dei proprii membri.
Art.
61.
- Cosí il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d'un suo
Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie
attribuzioni.
Art.
62.
- La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere.
È però facoltativo di
servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi, in cui questa è
in uso, od in risposta ai medesimi.
Art.
63.
- Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; e per isquittinio
segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del
complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.
Art.
64.
- Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.
DEI MINISTRI
Art.
65.
- Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.
Art.
66.
- I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non
quando ne sono membri.
Essi vi hanno sempre
l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.
Art.
67.
- I Ministri sono risponsabili.
Le Leggi e gli Atti del
Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.
DELL'ORDINE GIUDIZIARIO
Art.
68.
- La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli
istituisce.
Art.
69.
- I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono
inamovibili dopo tre anni di esercizio.
Art.
70.
- I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non
si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.
Art.
71.
- Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.
Non potranno perciò
essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.
Art.
72.
- Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia
criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.
Art.
73.
- L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta
esclusivamente al potere legislativo.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
74.
- Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle
provincie sono regolati dalla legge.
Art.
75.
- La Leva militare è regolata dalla legge.
Art.
76.
- È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.
Art.
77.
- Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.
Art.
78.
- Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni.
Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso
dalla propria istituzione.
Il Re può creare altri
Ordini, e prescriverne gli statuti.
Art.
79.
- I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può
conferirne dei nuovi.
Art.
80.
- Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera
senza l'autorizzazione del Re.
Art.
81.
- Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.
82.
- Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione
delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel
punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane disposizioni
secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e
registrazioni dei Magistrati, che sono fin d'ora abolite.
Art.
83.
- Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla
Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del
Consiglio di Stato.
Sino alla pubblicazione
della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella
relativi.
Art.
84.
- I Ministri sono incaricati e risponsabili della esecuzione e della piena
osservanza delle presenti disposizioni transitorie.
Dato in Torino addí
quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del
Regno Nostro il decimo ottavo.
CARLO ALBERTO
Il Ministro e Primo Segretario di Stato
per gli affari dell'Interno BORELLI
Il primo Segretario di Stato per gli
affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia,
Dirigente la Grande Cancelleria AVET
Il Primo Segretario di Stato per gli
affari di Finanze DI REVEL
Il Primo Segretario di Stato dei Lavori
Pubblici, dell'Agricoltura, e del Commercio DES AMBROIS
Il Primo Segretario di Stato per gli
Affari Esteri E. DI SAN MARZANO
Il Primo Segretario di Stato per gli
affari di Guerra e Marina BROGLIA
Il Primo Segretario di Stato per la
Pubblica Istruzione C. ALFIERI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA, 1849
PRINCIPII FONDAMENTALI
I.
La sovranità è per diritto
eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica
democratica.
II.
Il regime democratico ha
per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di
nobiltà, né privilegi di nascita o casta.
III.
La Repubblica colle leggi
e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e
materiali di tutti i cittadini.
IV.
La Repubblica riguarda
tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana.
V.
I Municipii hanno tutti
eguali diritti: la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità
generale dello Stato.
VI.
La piú equa distribuzione
possibile degli interessi locali, in armonia coll'interesse politico dello
Stato è la norma del riparto territoriale della Repubblica.
VII.
Dalla credenza religiosa
non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici.
VIII.
Il Capo della Chiesa
Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio
indipendente del potere spirituale.
Titolo I
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI
CITTADINI
Art. 1. — Sono cittadini della Repubblica:
Gli originarii della
Repubblica;
Coloro che hanno acquistata
la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
Gli altri Italiani col
domicilio di sei mesi;
Gli stranieri col domicilio
di dieci anni;
I naturalizzati con decreto
del potere legislativo.
Art. 2. — Si perde la cittadinanza:
Per naturalizzazione, o per
dimora in paese straniero con animo di non piú tornare;
Per l'abbandono della
patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;
Per accettazione di titoli
conferiti dallo straniero;
Per accettazione di gradi e
cariche, e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del
governo della Repubblica; l'autorizzazione è sempre presunta quando si combatte
per la libertà d'un popolo;
Per condanna giudiziale.
Art. 3. — Le persone e le proprietà sono inviolabili.
Art. 4. — Nessuno può essere arrestato che in flagrante
delitto, o per mandato di giudice, né essere distolto dai suoi giudici
naturali. Nessuna Corte o Commissione eccezionale può istituirsi sotto
qualsiasi titolo o nome.
Nessuno può essere
carcerato per debiti.
Art. 5. — Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
Art. 6. — Il domicilio è sacro: non è permesso penetrarvi che
nei casi e modi determinati dalla legge.
Art. 7. — La manifestazione del pensiero è libera; la legge
ne punisce l'abuso senza alcuna censura preventiva.
Art. 8. — L'insegnamento è libero.
Le condizioni di moralità
e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.
Art. 9. — Il segreto delle lettere è inviolabile.
Art. 10. — Il diritto di petizione può esercitarsi
individualmente e collettivamente.
Art. 11. — L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto,
è libera.
Art. 12. — Tutti i cittadini appartengono alla guardia
nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.
Art. 13. — Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà
delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.
Art. 14. — La legge determina le spese della Repubblica, e il
modo di contribuirvi.
Nessuna tassa può essere
imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge
determinato.
Titolo II
DELL'ORDINAMENTO POLITICO
Art. 15. — Ogni potere viene dal popolo. Si esercita
dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine giudiziario.
Titolo III
DELL'ASSEMBLEA
Art. 16. — L'Assemblea è costituita da Rappresentanti del
popolo.
Art. 17. — Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici
a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.
Art. 18. — Non può essere rappresentante del popolo un
pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.
Art. 19. — Il numero dei rappresentanti è determinato in
proporzione di uno ogni ventimila abitanti.
Art. 20. — I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21
aprile.
Il popolo vi elegge i suoi
rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.
Art. 21. — L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente
all'elezione.
Si rinnova ogni tre anni.
Art. 22. — L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini
altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.
Art. 23. — L'Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il
diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.
Nell'intervallo può essere
convocata ad urgenza sull'invito del presidente co' segretari, di trenta
membri, o del Consolato.
Art. 24. — Non è legale se non riunisce la metà, piú uno dei
suoi rappresentanti.
Il numero qualunque de'
presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.
Art. 25. — Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
Può costituirsi in
comitato segreto.
Art. 26. — I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le
opinioni emesse nell'Assemblea, restando inerdetta qualunque inquisizione.
Art. 27. — Ogni arresto o inquisizione contro un
rappresentante è vietato senza permesso dell'Assemblea, salvo il caso di
delitto flagrante.
Nel caso di arresto in
flagranza di delitto, l'Assemblea che ne sarà immediatamente informata,
determina la continuazione o cessazione del processo.
Questa disposizione si
applica al caso in cui un cittadino carcerato fosse eletto rappresentante.
Art. 28. — Ciascun rappresentante del popolo riceve un
indennizzo cui non può rinunziare.
Art. 29. — L'Assemblea ha il potere legislativo: decide della
pace, della guerra, e dei trattati.
Art. 30. — La proposta delle leggi appartiene ai
rappresentanti e al Consolato.
Art. 31. — Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo
adottata con due deliberazioni prese all'intervallo non minore di otto giorni,
salvo all'Assemblea di abbreviarlo in caso d'urgenza.
Art. 32. — Le leggi adottate dall'Assemblea vengono senza
ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del popolo. Se il Consolato
indugia, il presidente dell'Assemblea fa la promulgazione.
Titolo IV
DEL CONSOLATO E DEL
MINISTERO
Art. 33. — Tre sono i consoli. Vengono nominati dall'Assemblea
a maggioranza di due terzi di suffragi.
Debbono essere cittadini
della repubblica, e dell'età di 30 anni compiti.
Art. 34. — L'ufficio dei consoli dura tre anni. Ogni anno uno
dei consoli esce d'ufficio. Le due prime volte decide la sorte fra i tre primi
eletti.
Niun console può essere
rieletto se non dopo trascorsi tre anni dacché uscí di carica.
Art. 35. — Vi sono sette ministri di nomina del Consolato:
1. Degli affari interni;
2. Degli affari esteri;
3. Di guerra e marina;
4. Di finanze;
5. Di grazia e giustizia;
6. Di agricoltura,
commercio, industria e lavori pubblici;
7. Del culto, istruzione
pubblica, belle arti e beneficenza.
Art. 36. — Ai consoli sono commesse l'esecuzione delle leggi,
e le relazioni internazionali.
Art. 37. — Ai consoli spetta la nomina e revocazione di quegli
impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina e
revocazione deve esser fatta in consiglio de' ministri.
Art. 38. — Gli atti dei consoli, finché non sieno
contrassegnati dal ministro incaricato dell'esecuzione, restano senza effetto.
Basta la sola firma dei consoli per la nomina e revocazione dei ministri.
Art. 39. — Ogni anno, ed a qualunque richiesta dell'Assemblea,
i consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.
Art. 40. — I ministri hanno il diritto di parlare
all'Assemblea sugli affari che li risguardano.
Art. 41. — I consoli risiedono nel luogo ove si convoca
l'Assemblea, né possono escire dal territorio della Repubblica senza una
risoluzione dell'Assemblea sotto pena di decadenza.
Art. 42. — Sono alloggiati a spese della Repubblica, e
ciascuno riceve un appuntamento di scudi tremila e seicento.
Art. 43. — I consoli e i ministri sono responsabili.
Art. 44. — I consoli e i ministri possono essere posti in
stato d'accusa dall'Assemblea sulla proposta di dieci rappresentanti. La
dimanda deve essere discussa come una legge.
Art. 45. — Ammessa l'accusa, il console è sospeso dalle sue
funzioni. Se assoluto, ritorna all'esercizio della sua carica, se condannato,
passa a nuova elezione.
Titolo V
DEL CONSIGLIO DI STATO
Art. 46. — Vi è un consiglio di stato, composto da quindici
consiglieri nominati dall'Assemblea.
Art. 47. — Esso deve essere consultato dai Consoli, e dai
ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive;
può esserlo sulle realzioni politiche.
Art. 48. — Esso emana que' regolamenti pei quali l'Assemblea
gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una
legge particolare.
Titolo VI
DEL POTERE GIUDIZIARIO
Art. 49. — I giudici nell'esercizio delle loro funzioni non
dipendono da altro potere dello Stato.
Art. 50. — Nominati dai consoli ed in consiglio de' ministri
sono inamovibili, non possono essere promossi, né trasclocati che con proprio
consenso, né sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e
sentenza.
Art. 51. — Per le contese civili vi è una magistratura di
pace.
Art. 52. — La giustizia è amministrata in nome del popolo
pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la
discussione sia fatta a porte chiuse.
Art. 53. — Nelle cause criminali al popolo appartiene il
giudizio del fatto, ai tribunali l'applicazione della legge. La istituzione dei
giudici del fatto è determinata da legge relativa.
Art. 54. — Vi è un pubblico ministero presso i tribunali della
Repubblica.
Art. 55. — Un tribunale supremo di giustizia giudica, senza
che siavi luogo a gravame, i consoli ed i ministri messi in istato di accusa.
Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici piú anziani
della cassazione, e di giudici del fatto, tratti a sorte dalle liste annuali,
tre per ciascuna provincia.
L'Assemblea designa il
magistrato che deve esercitare le funzioni di pubblico ministero presso il
tribunale supremo.
È d'uopo della maggioranza
di due terzi di suffragi per la condanna.
Titolo VII
DELLA FORZA PUBBLICA
Art. 56. — L'ammontare della forza stipendiata di terra e di
mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o
diminuito.
Art. 57. — L'esercito si forma per arruolamento volontario, o
nel modo che la legge determina.
Art. 58. — Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né
introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell'Assemblea.
Art. 59. — I generali sono nominati dall'Assemblea sopra
proposta del Consolato.
Art. 60. — La distribuzione dei corpi di linea e la forza
delle interne guarnigioni sono determinate dall'Assemblea, né possono subire
variazioni, o traslocamento anche momentaneo, senza di lei consenso.
Art. 61. — Nella guardia nazionale ogni grado è conferito per
elezione.
Art. 62. — Alla guardia nazionale è affidato principalmente il
mantenimento dell'ordine interno e della costituzione.
Titolo VIII
DELLA REVISIONE DELLA
COSTITUZIONE
Art. 63. — Qualunque riforma di costituzione può essere solo
domandata nell'ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei
rappresentanti.
Art. 64. — L'Assemblea delibera per due volte sulla domanda
all'intervallo di due mesi. Opinando l'Assemblea per la riforma alla
maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizii generali, onde eleggere i
rappresentanti per la costituente, in ragione di uno ogni 15 mila abitanti.
Art. 65. — L'Assemblea di revisione è ancora assemblea
legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere tre mesi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 66. — Le operazioni della costituente attuale saranno
specialmente dirette alla formazione della legge elettorale, e delle altre
leggi organiche necessarie all'attuazione della costituzione.
Art. 67. — Coll'apertura dell'Assemblea legislativa cessa il
mandato della costituente.
Art. 68. — Le leggi e i regolamenti esistenti restano in
vigore in quanto non si oppongono alla costituzione, e finché non sieno
abrogati.
Art. 69. — Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di
conferma.
Il Presidente
G. Galletti
I Vice-Presidenti
A. Saliceti - E. Alloccatelli
I Segretari
G. Pennacchi - G. Cocchi
A. Fabretti - A. Zambianchi
Dichiarazione Universale dei
diritti dell’uomo
P R E A M B O L O
Considerato
che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana, i loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato
che il disconoscimento ed il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad
atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un
mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell'uomo;
Considerato
che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme
giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come
ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato
che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le
Nazioni;
Considerato
che i popoli e le Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede
nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona
umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato
che gli stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le
Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali;
Considerato
che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE PROCLAMA:
la
presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come ideale comune da
raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni
individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il
rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure
progressive di carattere nazionale ed internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra
quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Art. 1
1.
Tutti gli
esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.
1.
Ad ogni
individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2.
Nessuna
distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico
o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che
tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o
non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
1.
Ogni individuo
ha diritto alla vita, alle libertà ed alla sicurezza della propria persona.
1.
Nessun
individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù
e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
1.
Nessun
individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione
crudele, inumani o degradanti.
1.
Ogni individuo
ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
1.
Tutti sono
uguali dinanzi alla legge, e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad
un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela
contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione, come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
1.
Ogni individuo
ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali
nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti
dalla costituzione o dalla legge.
1.
Nessun
individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
1. Ogni individuo ha diritto, in posizione di
piena uguaglianza, ad un'equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei sui diritti e dei
suoi doveri, nonché‚ della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
1.
Ogni individuo
accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non
sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto
tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2.
Nessun
individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od ommissivo che, al
momento in cui sia stato perpetrato, non costituisce reato secondo il diritto
interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta
alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato
commesso.
1. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua
reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro
tali interferenze o lesioni.
1.
Ogni individuo
ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni
Stato.
2.
Ogni individuo
ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel
proprio paese.
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di
godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato
qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
1. Ogni individuo ha diritto ad una
cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto
di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio,
durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto
con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e
fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e
dallo Stato.
1.
Ogni individuo
ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2.
Nessun
individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di
cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o
in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio
credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
1.
Ogni individuo
ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non
essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere.
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di
riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di
un'associazione.
1.
Ogni individuo
ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia
attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2.
Ogni individuo
ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del
proprio paese.
3.
La volontà
popolare è il fondamento dell'autorità di governo; tale volontà deve essere
espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio
universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di
libera votazione.
1.
Ogni individuo,
in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché‚ alla
realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale
ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero
sviluppo della sua personalità.
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera
scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla
protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha
diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una
remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua
famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario,
ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei
sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
1. Ogni individuo ha il diritto al riposo ed
allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro
e ferie periodiche retribuite.
1.
Ogni individuo
ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il
benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia,
invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di
sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2.
La maternità e
l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati
nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e
l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base
del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno
sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione,
la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi,
e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella
scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione
degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria e artistica di cui egli sia autore.
1. Ogni individuo ha diritto ad un ordine
sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa
Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la
comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue
libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono
stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei
diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della
morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società
democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono
in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle
Nazioni Unite.
1. Nulla nella presente Dichiarazione può essere
interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o
persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla
distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
10 dicembre 1948
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